Velocità di viaggio
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Velocità di viaggio

12.1

Quando sceglie una velocità di viaggio sicura entro i limiti specificati, il conducente deve tenere conto della situazione del traffico, nonché delle caratteristiche del carico trasportato e delle condizioni del veicolo, al fine di poter monitorare costantemente il suo movimento e gestirlo in sicurezza.

12.2

Di notte e in condizioni di scarsa visibilità, la velocità dovrebbe essere tale che il conducente abbia la possibilità di fermare il veicolo nella visibilità della strada.

12.3

In caso di pericolo per il traffico o di ostacolo che il conducente è in grado di rilevare oggettivamente, deve immediatamente adottare misure per ridurre la velocità fino a quando il veicolo non si ferma completamente o per gli altri partecipanti al movimento è sicuro di bypassare l'ostacolo.

12.4

Negli insediamenti, la circolazione dei veicoli è consentita a una velocità non superiore a 50 km / h (nuove modifiche dall'01.01.2018).

12.5

Nelle aree residenziali e pedonali, la velocità non deve superare i 20 km / h.

12.6

Al di fuori degli insediamenti, su tutte le strade e sulle strade che passano attraverso gli insediamenti, contrassegnate con il segno 5.47, la circolazione è consentita con una velocità:

a)autobus (minibus) che trasportano gruppi organizzati di bambini, automobili con rimorchio e motocicli - non più di 80 km / h;
b)veicoli guidati da conducenti con esperienza fino a 2 anni - non più di 70 km / h;
c)camion che trasportavano persone dietro e ciclomotori - non più di 60 km / h;
d)agli autobus (ad eccezione dei minibus) - non più di 90 km / h;
e)altri veicoli: su una strada a motore contrassegnata con un cartello stradale 5.1 - non più di 130 km / h, su una strada con carreggiate separate e separate tra loro da una fascia divisoria - non più di 110 km / h, su altre autostrade - non più 90 km / h

12.7

Durante il traino, la velocità non deve superare i 50 km / h.

12.8

Sui tratti stradali in cui sono state create condizioni stradali che consentono la guida a una velocità superiore, secondo la decisione dei proprietari o degli enti stradali a cui è stato delegato il diritto di mantenere tali strade, la velocità consentita può essere aumentata stabilendo opportuni segnali stradali.

12.9

Al conducente è vietato:

a)superare la velocità massima determinata dalle caratteristiche tecniche del veicolo;
b)superare la velocità massima specificata nei paragrafi 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7 sul tratto stradale in cui sono installati i segnali stradali 3.29, 3.31 o su un veicolo su cui è installato un segnale di identificazione in conformità al sottoparagrafo "i" del paragrafo 30.3 del presente Regolamento;
c)ostruire altri veicoli muovendosi inutilmente a una velocità molto bassa;
d)frenare bruscamente (tranne quando è impossibile prevenire un incidente stradale senza di essa).

12.10

Ulteriori limitazioni alla velocità consentita possono essere introdotte temporaneamente e permanentemente. In questo caso, insieme ai segnali di limite di velocità 3.29 e 3.31, devono essere installati anche i segnali stradali corrispondenti, che avvertono la natura del pericolo e / o si avvicinano all'oggetto corrispondente.

Se i segnali stradali dei limiti di velocità 3.29 e / o 3.31 sono installati in violazione dei requisiti specificati dal presente Regolamento in merito al loro ingresso o in violazione dei requisiti delle norme nazionali o vengono lasciati dopo l'eliminazione delle circostanze in cui sono stati installati, il conducente non può essere ritenuto responsabile ai sensi di legge per il superamento dei limiti di velocità stabiliti.

12.10Le limitazioni della velocità consentita (segnaletica stradale 3.29 e / o 3.31 su sfondo giallo) vengono introdotte temporaneamente in via esclusiva:

a)nei luoghi di esecuzione dei lavori stradali;
b)in luoghi di massa ed eventi speciali;
c)nei casi associati ad eventi naturali (meteorologici).

12.10Le limitazioni della velocità consentita vengono costantemente introdotte esclusivamente:

a)su tratti pericolosi di strade e strade (svolte pericolose, aree con visibilità limitata, restringimento della strada, ecc.);
b)nei luoghi di sistemazione dei passaggi pedonali non regolamentati di terra;
c)nelle posizioni dei posti fissi della polizia nazionale;
d)su tratti di strade (strade) adiacenti al territorio delle scuole materne e degli istituti di istruzione generale, campi sanitari per bambini.

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