Codice della strada. Movimento internazionale.
Non categorizzato

Codice della strada. Movimento internazionale.

29.1

Un conducente di un veicolo a motore che arriva in Ucraina da un altro paese, così come un conducente cittadino ucraino che viaggia all'estero, deve avere:

a)documenti di immatricolazione per un veicolo e patente di guida che soddisfano i requisiti della Convenzione sul traffico stradale (Vienna, 1968);
b)targa di immatricolazione sul veicolo, le cui lettere corrispondono all'alfabeto latino, nonché il marchio di identificazione dello stato in cui è immatricolato.

29.2

Un veicolo che è stato nel traffico internazionale sul territorio ucraino per più di due mesi deve essere temporaneamente immatricolato presso un ente autorizzato del Ministero degli affari interni, ad eccezione dei veicoli di proprietà di cittadini stranieri e apolidi che si trovano in Ucraina in vacanza o in trattamento con autorizzazioni appropriate o altri documenti per il periodo stabilito dal servizio doganale statale.

Torna al sommario

Aggiungi un commento