Codice della strada. L'uso di dispositivi di illuminazione esterni.
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Codice della strada. L'uso di dispositivi di illuminazione esterni.

19.1

Al buio e in condizioni di scarsa visibilità, indipendentemente dal grado di illuminazione della strada, nonché nelle gallerie su un veicolo in movimento, devono essere accesi i seguenti dispositivi di illuminazione:

a)su tutti i veicoli a motore - fascio anabbagliante (raggio principale);
b)su ciclomotori (biciclette) e carrelli trainati da cavalli (slitte) - fari o lanterne;
c)su rimorchi e veicoli rimorchiati - luci di posizione.

Nota. In condizioni di scarsa visibilità sui veicoli a motore, è consentito accendere fendinebbia anziché fari anabbaglianti (abbaglianti).

19.2

La luce abbagliante deve essere commutata sulla luce anabbagliante non meno di 250m. al veicolo in arrivo, così come quando può abbagliare gli altri conducenti, in particolare muovendosi nella stessa direzione.

La luce deve essere accesa a una distanza maggiore, se il conducente del veicolo in arrivo commutando periodicamente i fari indica la necessità.

19.3

In caso di deterioramento della visibilità nella direzione di movimento causata dalla luce dei fari dei veicoli in arrivo, il conducente deve ridurre la velocità a una strada che non superi una strada sicura nella direzione di movimento nelle condizioni di visibilità effettiva e, in caso di accecamento, fermarsi senza cambiare corsia e accendere allarme luce di emergenza. La ripresa del movimento è consentita solo dopo che sono trascorsi gli effetti negativi dell'accecamento.

19.4

Quando ci si ferma sulla strada di notte e in condizioni di scarsa visibilità sul veicolo, devono essere accese le luci laterali o di parcheggio e quando viene effettuato un arresto di emergenza, deve essere inclusa una spia di avvertimento di pericolo aggiuntiva.

In condizioni di visibilità insufficiente, è consentito accendere ulteriormente il fascio anabbagliante o i fendinebbia e i fendinebbia posteriori.

Se le luci di posizione sono difettose, il veicolo deve essere rimosso dalla strada e, se ciò non è possibile, deve essere contrassegnato in conformità con i requisiti dei paragrafi 9.10 e 9.11 del presente Regolamento.

19.5

I fendinebbia possono essere utilizzati in condizioni di visibilità insufficiente sia separatamente che con fari anabbaglianti o abbaglianti, e di notte su tratti stradali non illuminati, solo insieme a fari anabbaglianti o abbaglianti.

19.6

Spotlight e searchlight possono essere utilizzati solo dai conducenti di veicoli operativi durante l'esecuzione di compiti ufficiali, adottando misure per non accecare gli altri utenti della strada.

19.7

È vietato collegare i fendinebbia posteriori ai segnali di frenata.

19.8

Il segno del treno stradale istituito conformemente alle prescrizioni del comma "а"La clausola 30.3 di queste Regole, deve essere costantemente attiva durante la guida e di notte o in condizioni di scarsa visibilità - e durante una sosta forzata, fermarsi o fermarsi sulla strada.

19.9

Il proiettore fendinebbia posteriore può essere utilizzato solo in condizioni di scarsa visibilità, sia di giorno che di notte.

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