Codice della strada. Traffico nell'area residenziale e pedonale.
26.1
I pedoni possono spostarsi nell'area residenziale e pedonale sia lungo i marciapiedi che lungo la carreggiata. I pedoni hanno un vantaggio rispetto ai veicoli, ma non dovrebbero creare ostacoli irragionevoli al loro movimento.
26.2
Nella zona residenziale è vietato:
a) | traffico di transito di veicoli; |
b) | parcheggio di veicoli al di fuori delle aree designate e della loro posizione, il che complica la circolazione dei pedoni e il passaggio di veicoli operativi o speciali; |
c) | parcheggio con un motore funzionante; |
d) | giro di allenamento; |
e) | circolazione di camion, trattori, macchine semoventi e meccanismi (ad eccezione delle strutture di manutenzione e dei cittadini che svolgono lavori tecnologici o appartenenti a cittadini che vivono in questa zona). |
26.3
L'ingresso nella zona pedonale è consentito solo ai veicoli al servizio dei cittadini e delle imprese ubicate nella zona specificata, nonché ai veicoli appartenenti ai cittadini che risiedono o lavorano in tale zona, o alle auto (carrozze motorizzate) contrassegnate dal cartello identificativo "Conducente con disabilità" gestiti da conducenti con disabilità o conducenti che trasportano passeggeri con disabilità. Se ci sono altri ingressi agli oggetti situati su questo territorio, i conducenti dovrebbero usarli solo.
26.4
All'uscita dall'area residenziale e pedonale, i conducenti devono lasciare il posto agli altri utenti della strada.