Codice della strada. Traffico nell'area residenziale e pedonale.
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Codice della strada. Traffico nell'area residenziale e pedonale.

26.1

I pedoni possono spostarsi nell'area residenziale e pedonale sia lungo i marciapiedi che lungo la carreggiata. I pedoni hanno un vantaggio rispetto ai veicoli, ma non dovrebbero creare ostacoli irragionevoli al loro movimento.

26.2

Nella zona residenziale è vietato:

a)traffico di transito di veicoli;
b)parcheggio di veicoli al di fuori delle aree designate e della loro posizione, il che complica la circolazione dei pedoni e il passaggio di veicoli operativi o speciali;
c)parcheggio con un motore funzionante;
d)giro di allenamento;
e)circolazione di camion, trattori, macchine semoventi e meccanismi (ad eccezione delle strutture di manutenzione e dei cittadini che svolgono lavori tecnologici o appartenenti a cittadini che vivono in questa zona).

26.3

L'ingresso nella zona pedonale è consentito solo ai veicoli al servizio dei cittadini e delle imprese ubicate nella zona specificata, nonché ai veicoli appartenenti ai cittadini che risiedono o lavorano in tale zona, o alle auto (carrozze motorizzate) contrassegnate dal cartello identificativo "Conducente con disabilità" gestiti da conducenti con disabilità o conducenti che trasportano passeggeri con disabilità. Se ci sono altri ingressi agli oggetti situati su questo territorio, i conducenti dovrebbero usarli solo.

26.4

All'uscita dall'area residenziale e pedonale, i conducenti devono lasciare il posto agli altri utenti della strada.

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