Codice della strada. Guida su autostrade e strade per automobili.
27.1
All'uscita dall'autostrada o dalla strada per le automobili, i conducenti devono lasciare il posto ai veicoli che si spostano su di esse.
27.2
Su autostrade e strade di veicoli a motore è vietato:
a) | il movimento di trattori, macchine semoventi e meccanismi; |
b) | la circolazione di veicoli merci con una massa massima consentita di oltre 3,5 tonnellate al di fuori della prima e della seconda corsia (tranne una svolta a sinistra o una svolta su strade per automobili); |
c) | fermarsi al di fuori dei parcheggi speciali indicati dai segnali stradali 5.38 o 6.15; |
d) | Inversione a U ed entrata negli spazi tecnologici della striscia divisoria; |
e) | backup; |
d) | giro di allenamento. |
27.3
Sulle autostrade, oltre ai luoghi appositamente attrezzati per questo, è vietato guidare veicoli meccanici la cui velocità è inferiore a 40 km / h nelle specifiche tecniche o nelle loro condizioni, nonché guidare e pascolare gli animali nel modo giusto.
27.4
Su autostrade e strade automobilistiche, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo attraverso passaggi pedonali sotterranei o sopraelevati.
È consentito attraversare la carreggiata per i veicoli in luoghi appositamente designati.
27.5
In caso di arresto forzato sulla carreggiata dell'autostrada o della strada per le automobili, il conducente deve designare il veicolo conformemente ai requisiti dei paragrafi 9.9 - 9.11 delle presenti Regole e adottare misure per rimuoverlo all'esterno della carreggiata a destra.