Codice della strada. Guida su autostrade e strade per automobili.
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Codice della strada. Guida su autostrade e strade per automobili.

27.1

All'uscita dall'autostrada o dalla strada per le automobili, i conducenti devono lasciare il posto ai veicoli che si spostano su di esse.

27.2

Su autostrade e strade di veicoli a motore è vietato:

a)il movimento di trattori, macchine semoventi e meccanismi;
b)la circolazione di veicoli merci con una massa massima consentita di oltre 3,5 tonnellate al di fuori della prima e della seconda corsia (tranne una svolta a sinistra o una svolta su strade per automobili);
c)fermarsi al di fuori dei parcheggi speciali indicati dai segnali stradali 5.38 o 6.15;
d)Inversione a U ed entrata negli spazi tecnologici della striscia divisoria;
e)backup;
d)giro di allenamento.

27.3

Sulle autostrade, oltre ai luoghi appositamente attrezzati per questo, è vietato guidare veicoli meccanici la cui velocità è inferiore a 40 km / h nelle specifiche tecniche o nelle loro condizioni, nonché guidare e pascolare gli animali nel modo giusto.

27.4

Su autostrade e strade automobilistiche, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo attraverso passaggi pedonali sotterranei o sopraelevati.

È consentito attraversare la carreggiata per i veicoli in luoghi appositamente designati.

27.5

In caso di arresto forzato sulla carreggiata dell'autostrada o della strada per le automobili, il conducente deve designare il veicolo conformemente ai requisiti dei paragrafi 9.9 - 9.11 delle presenti Regole e adottare misure per rimuoverlo all'esterno della carreggiata a destra.

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