Obblighi e diritti dei passeggeri
5.1
L'atterraggio (sbarco) è consentito ai passeggeri dopo aver fermato il veicolo solo dal sito di atterraggio e in assenza di tale piattaforma - dal marciapiede o dal lato della strada, e se ciò non è possibile, quindi dalla corsia estrema della carreggiata (ma non dalla corsia adiacente per il traffico), purché sia sicuro e non crei ostacoli agli altri utenti della strada.
5.2
I passeggeri che utilizzano un veicolo devono:
a) | sedersi o stare in piedi (se previsto dal progetto del veicolo) in luoghi designati, aggrappandosi a un corrimano o altro dispositivo; |
b) | quando si viaggia su un veicolo dotato di cinture di sicurezza (ad eccezione dei passeggeri con disabilità le cui caratteristiche fisiologiche interferiscono con l'uso delle cinture di sicurezza), essere allacciato, e su una moto e un ciclomotore - in un casco allacciato; |
c) | non inquinare la carreggiata e la fascia divisoria dell'assegnazione delle strade; |
d) | Non costituire una minaccia per la sicurezza stradale attraverso le tue azioni. |
e) | in caso di arresto o parcheggio dei veicoli su loro richiesta in luoghi in cui è consentito fermarsi, parcheggiare o parcheggiare solo per i conducenti che trasportano passeggeri con disabilità, su richiesta di un ufficiale di polizia, fornire documenti comprovanti la disabilità (tranne i passeggeri con evidenti segni di disabilità) (comma aggiunto 11.07.2018. XNUMX). |
5.3
Ai passeggeri è vietato:
a) | durante la guida, distrarre l'attenzione del conducente dalla guida e interferire con essa; |
b) | aprire le porte del veicolo senza accertarsi che sia bloccato sul marciapiede, sul sito di atterraggio, sul bordo della carreggiata o sul lato della strada; |
c) | impedire la chiusura della porta e utilizzare i gradini e le sporgenze dei veicoli per la guida; |
d) | durante la guida, posizionarsi sul retro di un camion, sedersi ai lati o in un luogo non attrezzato per sedersi. |
5.4
In caso di incidente stradale, il passeggero del veicolo coinvolto nell'incidente deve fornire assistenza possibile alle vittime, denunciare l'incidente al corpo o all'unità autorizzata della polizia nazionale ed essere presente fino all'arrivo della polizia.
5.5
Quando utilizza un veicolo, un passeggero ha il diritto di:
a) | trasporto sicuro di se stessi e dei bagagli; |
b) | risarcimento per danni causati; |
c) | ottenere informazioni tempestive e accurate sulle condizioni e sull'ordine di movimento. |