Norme per il tempo di guida e il riposo
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Norme per il tempo di guida e il riposo

26.1
Entro e non oltre 4 ore e 30 minuti dall'inizio della guida o dall'inizio del periodo di guida successivo, il conducente deve effettuare una pausa dalla guida di almeno 45 minuti, dopodiché può riprendere il periodo di guida successivo. La pausa di riposo specificata può essere suddivisa in 2 o più parti, la prima delle quali deve essere di almeno 15 minuti e l'ultima di almeno 30 minuti.

26.2
Il tempo di guida non deve superare:

  • 9 ore durante un periodo non superiore a 24 ore dal momento di iniziare la guida, dopo il completamento del riposo giornaliero o settimanale. È consentito aumentare questo tempo a 10 ore, ma non più di 2 volte durante una settimana di calendario;

  • 56 ore durante la settimana di calendario;

  • 90 ore per 2 settimane di calendario.

26.3
Il resto del conducente dalla guida dovrebbe essere continuo e dovrebbe essere:

  • almeno 11 ore per un periodo non superiore a 24 ore (riposo giornaliero). È consentito ridurre questo tempo a 9 ore, ma non più di 3 volte durante un periodo non superiore a sei periodi di 24 ore dal momento del completamento del riposo settimanale;

  • almeno 45 ore durante un periodo non superiore a sei periodi di 24 ore dalla fine del riposo settimanale (riposo settimanale). Questo tempo può essere ridotto a 24 ore, ma non più di una volta durante 2 settimane di calendario consecutive. La differenza oraria in base alla quale il riposo settimanale viene abbreviato per intero deve essere entro 3 settimane di calendario consecutive dopo la fine della settimana di calendario in cui il riposo settimanale è stato abbreviato, il conducente era solito riposare dalla guida.

26.4
Al raggiungimento del limite di tempo per la guida di un veicolo specificato nelle clausole 26.1 e (o) secondo paragrafo della clausola 26.2 delle presenti Regole, e in assenza di un parcheggio per il riposo, il conducente ha il diritto di prolungare il periodo di guida del veicolo per il tempo necessario per guidare con l'osservanza delle necessarie misure di sicurezza al luogo più vicino Parcheggio per il riposo, ma non più di:

  • per 1 ora - per il caso specificato nella clausola 26.1 di queste Regole;

  • per 2 ore - per il caso specificato nel secondo comma della clausola 26.2 del presente Regolamento.

Nota. Le disposizioni di questa sezione si applicano alle persone che utilizzano camion con una massa massima consentita superiore a 3500 chilogrammi e autobus. Su richiesta di funzionari autorizzati a svolgere la supervisione dello Stato federale nel campo della sicurezza stradale, tali soggetti forniscono accesso al tachigrafo e alla carta del conducente utilizzati insieme al tachigrafo e, su richiesta di tali funzionari, stampano informazioni dal tachigrafo.

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