Requisiti aggiuntivi per il movimento di ciclisti e ciclisti
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Requisiti aggiuntivi per il movimento di ciclisti e ciclisti

modificato l'8 aprile 2020

24.1
Il movimento dei ciclisti di età superiore ai 14 anni deve essere effettuato lungo la bicicletta, le piste ciclabili o la corsia per i ciclisti.

24.2
Consentito il movimento di ciclisti di età superiore ai 14 anni:

sul bordo destro della carreggiata - nei seguenti casi:

  • non ci sono piste ciclabili e ciclabili, una corsia per ciclisti o non c'è possibilità di spostarsi lungo di esse;

  • la larghezza complessiva della bicicletta, del rimorchio o del carico trasportato supera 1 m;

  • il movimento dei ciclisti viene effettuato in colonne;

  • sul ciglio della strada - se non ci sono piste ciclabili e ciclabili, una corsia per i ciclisti, o non c'è possibilità di muoversi lungo di esse o lungo il bordo destro della carreggiata;

sul marciapiede o sul marciapiede - nei seguenti casi:

  • non ci sono piste ciclabili e ciclabili, una corsia per ciclisti o non vi è alcuna possibilità di spostarsi lungo di esse, così come sul bordo destro della carreggiata o della strada;

  • il ciclista accompagna il ciclista di età inferiore ai 14 anni o trasporta un bambino di età inferiore ai 7 su un posto aggiuntivo, in un passeggino per bicicletta o in un rimorchio progettato per l'uso con una bicicletta.

24.3
Il movimento dei ciclisti dai 7 ai 14 anni deve essere effettuato solo su marciapiedi, percorsi pedonali, ciclabili e ciclabili, nonché all'interno di zone pedonali.

24.4
Il movimento dei ciclisti di età inferiore ai 7 anni deve essere effettuato solo su marciapiedi, piste pedonali e ciclabili (sul lato per il traffico pedonale), nonché all'interno delle zone pedonali.

24.5
Quando i ciclisti si spostano lungo il bordo destro della carreggiata nei casi previsti da queste Regole, i ciclisti devono muoversi solo in una fila.

Lo spostamento di una colonna di ciclisti su due file è consentito se la larghezza complessiva delle biciclette non supera 0,75 m.

La colonna di ciclisti deve essere suddivisa in gruppi di 10 ciclisti nel caso di movimento su corsia unica o in gruppi di 10 coppie nel caso di movimento su due corsie. Per facilitare il sorpasso, la distanza tra i gruppi dovrebbe essere di 80 - 100 m.

24.6
Se il movimento del ciclista sul marciapiede, sulla passerella pedonale, sul ciglio della strada o all'interno delle zone pedonali mette in pericolo o interferisce con il movimento di altri, il ciclista deve smontare ed essere guidato dai requisiti previsti nelle presenti Regole per il traffico pedonale.

24.7
I conducenti di ciclomotori devono muoversi lungo il bordo destro della carreggiata in una fila o lungo una corsia per i ciclisti.

I ciclomotori sul lato della strada sono ammessi se ciò non interferisce con i pedoni.

24.8
Ai ciclisti e ai ciclomotori è vietato:

  • gestire una bicicletta, un ciclomotore senza tenere almeno una mano al volante;

  • trasportare merci che sporgono per più di 0,5 m di lunghezza o larghezza oltre le dimensioni o merci che interferiscono con la gestione;

  • trasportare passeggeri, se non previsto dal progetto del veicolo;

  • trasportare bambini di età inferiore a 7 anni in assenza di posti appositamente attrezzati per loro;

  • girare a sinistra o girare su strade con traffico tranviario e su strade che hanno più di una corsia per guidare in questa direzione (tranne quando la corsia di sinistra è consentita dalla corsia di destra, e ad eccezione delle strade nelle zone ciclabili);

  • muoversi lungo la strada senza il casco fissato (per i conducenti di ciclomotori);

  • attraversare la strada agli attraversamenti pedonali.

24.9
È vietato il traino di biciclette e ciclomotori, nonché di rimorchio di biciclette e ciclomotori, ad eccezione del rimorchio di un rimorchio progettato per l'uso con una bicicletta o un ciclomotore.

24.10
Quando si guida al buio o in condizioni di scarsa visibilità, si consiglia ai ciclisti e ai ciclomotori di trasportare oggetti con elementi retroriflettenti e assicurarsi che tali oggetti siano visibili ai conducenti di altri veicoli.

24.11
Nella zona bici:

  • i ciclisti hanno la precedenza sui veicoli a motore e possono circolare anche su tutta la larghezza della carreggiata destinata a circolare in tale direzione, fatte salve le prescrizioni dei paragrafi 9.1 (1) - 9.3 e 9.6 - 9.12 del presente Regolamento;

  • i pedoni possono attraversare la carreggiata ovunque, fatti salvi i requisiti dei paragrafi 4.4 - 4.7 del presente Regolamento.

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